La procedura

Premessa

La Regione Basilicata disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi.
Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici sono delegati per la provincia di Potenza alla Provincia ed al Comune di Potenza, per i territori di propria competenza, e per la provincia di Matera alla Provincia per tutto il territorio di sua competenza, comprensivo dei comuni con più di 40.000 abitanti; le Province di Potenza e Matera ed il Comune di Potenza sono denominate autorità competenti. L’autorità competente può effettuare gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale o affidare il servizio a un organismo esterno; la Provincia di Potenza ha affidato questo servizio ad APEA Srl Socio Unico, sua società in house (soggetto esecutore).
L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto termico, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto (occupante dell’alloggio o, in sua assenza, il proprietario), che può delegarli ad un terzo responsabile; ogni cambio del responsabile è comunicato al soggetto esecutore secondo la tempistica e le modalità previste all’art. 3 della L.R. n.30/2016. Al soggetto esecutore deve essere comunicata anche la disattivazione (entro 60 giorni attraverso questo modulo) dell’impianto termico; la riattivazione può avvenire solo dopo l’esecuzione dell’intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione.
Le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM n. 37/2008.

La periodicità della manutenzione
La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi all’atto del collaudo se prescritto. Gli installatori e i manutentori devono indicare al committente o all’utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto con la loro frequenza.
Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte degli impianti termici devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborato dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. 
Il manutentore ha l’obbligo di redigere il rapporto di manutenzione e compilare il libretto di impianto.

La periodicità dell’invio del Rapporto di controllo di efficienza energetica
Il Rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) deve essere trasmesso al soggetto esecutore munito di contrassegno di verifica (bollino) con la cadenza di seguito indicata. Oltre a tale tempistica, il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato:
a) all’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura della ditta installatrice;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica (RCEE) muniti del contrassegno di verifica (Bollino)

La manutenzione deve essere eseguita con la seguente cadenza:

Tipologia di impianto

Alimentazione Potenza termica utile nominale (kW)                  Cadenza dei controlli di efficienza energetica (anni) Rapporto controllo di efficienza energetica

Impianti con generatore di calore a fiamma      

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido

10 < P < 100

P > 100

2

1

Rapporto tipo 1

Impianti con generatore di calore a fiamma  

Generatori alimentati a gas, metano o Gpl 

10 < P < 100

P > 100

2

1

Rapporto tipo 1

Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore  

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta

12 < P < 100

P > 100

2

1

Rapporto tipo 2

Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore  

  • Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico
  • Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica

P > 12

P > 12

2

1

Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P > 10 2 Rapporto tipo 3

 Impianti cogenerativi

  • Microcogenerazione
  • Unità cogenerative

Pelettrica nominale < 50

Pelettrica nominale > 50

2

 

1

Rapporto tipo 4

 

COSTO DEL CONTRASSEGNO DI VERIFICA (BOLLINO)

Generatori di calore a FIAMMA

Potenza utile nominale complessiva dell'impianto (kW)

Contributo

Bollino impianti fino a 100 kW (in euro) ogni 2 anni          

19,50 

Bollino impianti maggiori di 100 e fino a 200 kW (in euro) ogni anno      

75,00

Bollino impianti maggiori di 200 e fino a 300 kW (in euro) ogni anno      

120,00

Bollino impianti maggiori di 300 kW (in euro) ogni anno  

180,00

 

 Altre tipologie di impianto

 Tipologia di impianto

 Importo in Euro

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 kW a 100 kW ogni 2 anni

19,50

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW ogni anno

75,00

Impianti alimentati da teleriscaldamento P > 10 kW ogni 2 anni

19,50

Impianti cogenerativi con Pel < 50 ogni 2 anni

19,50

 Impianti cogenerativi con Pel > 50 ogni anno

75,00 

  • Il contributo è escluso dall'IVA in base all'art. 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 Tipologia di impianti soggetti ad accertamenti ed ispezioni

Gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, ovvero tramite cogenerazione o trigenerazione che sono soggetti agli accertamenti o alle ispezioni, sono:

  1. gli impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
  2. impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.

Il costo delle ispezioni, così come definito in Allegato 4, è addebitato al responsabile dell’impianto nei seguenti casi:
a) invio in ritardo del Rapporto di controllo di efficienza energetica;
b) Rapporto di controllo di efficienza energetica privo del contrassegno di verifica di cui all’articolo 11;
c) ispezione non effettuata per mancato appuntamento o mancata comunicazione per impianti disattivati;
d) mancato invio di documentazione e/o informazioni richieste a seguito di accertamento documentale.

Sanzioni relative agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 30/2016

proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile    =>  articolo 15, comma 5 del D. Lgs. n. 192/2005              
operatore incaricato del controllo e manutenzione =>  articolo 15, comma 6 del D. Lgs. n. 192/2005

condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali 

=> articolo 16 del D.Lgs. n. 102/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

- APEA effettuerà i controlli tramite i suoi tecnici specializzati che, muniti di tesserino di riconoscimento e preannunciati da comunicazione scritta, svolgeranno tale operazione.

- Le ispezioni non sostituiscono in alcun modo gli obblighi di manutenzione previsti per legge.

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